Un militare da tempo è stato impiegato nei poligoni di tiro ed in missioni operative all’estero in zone belliche in scenari di totale distruzione.
Rientrato in Patria – dopo alcuni accertamenti medico legali – scopriva di avere un tumore per il quale richiedeva il riconoscimento della causa di servizio all’ A.D. che peraltro rigettava la domanda.
Rivoltosi all’avvocato evocava in giudizio l’Amministrazione sul presupposto del rapporto di immediata causalità tra la patologia tumorale ( nodulo polmonare) e le condizioni operative ed ambientali delle missioni svolte per il riconoscimento della speciale elargizione dovuta alle vittime del dovere e dei soggetti “esposti”.
Sul punto il Tribunale ha riconosciuto le ragioni del militare.
L’impiego costante nei poligoni di tiro ( dove vengono stoccati munizionamenti) o l’esposizione in luoghi bellici ( Afghanistan) a stretto contatto con fattori chimici, tossici e radiologici ha PROBABILMENTE determinato l’insorgere della patologia.
E’ dunque il criterio della probabilità ad orientare il giudice nel riconoscimento del beneficio assistenziale.
Nel caso di specie il militare ha provato l’esposizione a ” nanoparticelle” e l’esposizione a sostanze nocive .
In linea generale è considerata a rischio la frequentazione delle adiacenze di un poligono di tiro ( sino ad un raggio di 1,5 KM).
E’ cosi affermata la sufficienza del criterio probabilistico in ordine alla causa della patologia piuttosto che quello strettamente causale non essendo spesso possibile per il militare – bisognoso di intervento assistenziale – fornire la prova della certezza in ordine alla causa della patologia contratta.