vittime del dovere anche nel caso di esplosione accidentale di colpo d’arma da fuoco

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Decesso per colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente durante il servizio di guardia spettano i  benefici di cui all’art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 . ( Novità Cassazione SS.UU. Sez. Lavoro )
Al familiare superstite di un agente di Polizia penitenziaria, deceduto per un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente da un collega durante il servizio di guardia, spettano i benefici di cui all’art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi della lett. c) dello stesso comma, è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato in un’attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l’esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.