violata consegna:quando è inoffensiva

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

La violata consegna prevista e punita dall’art. 120 c.p.m.p. è un illecito formale o sostanziale? E’ sufficiente una mancanza disciplinare per giustificare anche l’applicazione della sanzione penale? E’ questo il quesito al quale la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma, che ad avviso del giudice remittente punirebbe le sole violazioni formali dei doveri militari (disciplina), ha dovuto rispondere. Nel lasciare in vita la norma e la sanzione penale, tuttavia i giudici hanno affermato che il Tribunale militare chiamato a giudicare di tale reato di violata consegna, debba verificare oltre alla violazione della stessa  (dato formale) anche l’effettiva compromissione del servizio (dato sostanziale). Solo  in questo modo la norma risponderebbe al dettato della Carta Costituzionale punendo condotte realmente offensive degli interessi militari.