VADEMECUM VITTIME VIOLENZE DI GENERE IN CASERMA

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Di seguito un “vademecum” per tutti i militari, a qualunque genere appartengano, che siano vittime di violenze in caserma : spesso infatti per paura o per vergogna non si ha il coraggio di rivolgersi ad un legale per la giusta tutela dei propri diritti.
Lo schema che segue vuole soltanto essere esplicativo di quanto può nella maggior parte dei casi verificarsi, senza tuttavia sostituire il necessario ed insostituibile supporto legale.
La violenza di genere può integrare due tipi di reato 1) reato militare 2 ) reato ordinario: nel primo caso competente sarà il Tribunale militare e nell’altro il Tribunale ordinario.
I reati in astratto interressati da comportamenti di abuso e violenza fisica o morale tra militari sono:
ART. 195 C.P.M.P. ” VIOLENZA CONTRO UN INFERIORE ”  ” il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell’omicio volontario, consumato o tentato, nell’omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale.la pena detentiva temporanea può essere aumentata”.
ART. 196 C.P.M.P. ” MINACCIA O INGIURIA A UN INFERIORE” ” il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il militare che offende il prestigio, l’onore o la dignità di un inferiore in sua presenza è punito con la reclusione militare fino a due anni….( omissis) la pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcune delle circostanze indicate nel primo comma dell’art. 339 del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339 si applica la reclusione militare da tre a quindici anni”.
Tali reati non trovano applicazione quando alcuno dei fatti in esso previsti sia commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aereomobile militare.
In questi casi quindi il militare sarà comunque punibile per il reato di percosse ( art. 222 c.p.m.p. sino a sei mesi di reclusione militare), di lesione personale ( art. 223 c.p.m.p. sino a due anni di reclusione nella forma più grave e mesi sei di reclusione nella forma lieve) di lesione personale grave o gravissima ( art. 224 c.p.m.p. rispettivamente da due a sette anni e da cinque a dodici anni di reclusione), di ingiuria ( art. 226 c.p.m.p. con la reclusione militare fino ad un massimo, nell’ipotesi più grave di sei mesi ) e di minaccia ( art. 229 c.p.m.p. nell’ipotesi più grave sino ad un anno di reclusione).
Si ponga attenzione che per tutti i reati militari per cui è prevista una pena della reclusione inferiore a sei mesi ( percosse, lesioni lievi, ingiuria e minaccia tranne nell’ipotesi più grave) è sempre necessaria per l’apertura del procedimento presso la Procura Militare la richiesta del Comandante di Corpo ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p.
n.b. : tutti i reati la cui pena è superiore a sei mesi possono essere denunciati direttamente dal militare all’A.G militare. senza la richiesta del Comandante di Corpo  non essendo previsto un termine per la presentazione della querela, istituto sconosciuto al diritto penale militare, trattandosi di procedimenti procedibili sempre di ufficio.
Altre forme di violenza ( ed in particolare violenza a sfondo sessuale e forme di persecuzione ) commesse in caserma e tra militari possono dar luogo alla configurazione di reati ordinari:
in particolare i reati di cui all’art. 609 bis c.p. ( violenza sessuale sino a dieci anni di reclusione), 609 octies ( violenza sessuale di gruppo sino a dodici anni di reclusione), 612 bis c.p. ( atti persecutori c.d. ” stalking” sino a cinque anni di reclusione).
In tali casi emergendo profili di – specialità – rispetto alla disciplina ed al servizio, la giurisdizione è riservata all’A.G. ordinaria.
Nel caso di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo la querela è presentabile nel termine di sei mesi ( anche se è procedibile d’ufficio se il fatto è commesso, come spesso accade in siffatti episodi, da pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni). La querela è irrevocabile.
Nel caso di atti c.d. ” persecutori” la querela è presentabile nel termine di sei mesi , e tuttavia è revocabile sia pure solo in fase dibattimentale ( ovvero in udienza davanti ad un giudice).
In ordine alle spese legali si deve aggiungere che la vittima del reato di violenza sessuale e/o stalking ha diritto al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti legislativi di reddito .
Nel caso di reati militari tale previsione non è invece richiamata potendo la vittima accedere al beneficio solo se titolare di un reddito inferiore a quello soglia previsto dalla legge ( euro 11.369,24).
Sia in sede di procedimento penale militare che procedimento ordinario, il militare vittima di reato può costituirsi parte civile contro l’imputato per chiedere il risarcimento del danno ( patrimoniale e morale).