un unico episodio di consumo di droghe non legittima l’esclusione dal concorso nelle FF.AA.

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 Con la Sent. 31 agosto 2015, n. 10962, la Sez. I-bis del G.A. di Roma ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione da un concorso per allievo carabiniere, in quanto motivato unicamente con riferimento al fatto che il candidato fosse stato segnalato per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e, in seguito, ammonito dal Prefetto. Tale decisione  è scaturita da una presa d’atto dell’orientamento fatto proprio dalle altre sezioni del T.A.R. capitolino, alla cui stregua, appunto, il mero fatto del consumo occasionale di sostanze psicotrope non può essere considerato di per sé solo come indicativo del mancato possesso del requisito in parola, ma unicamente come un elemento che deve essere valutato, al fine di stabilirne il suo valore sintomatico, alla luce di tutte le circostanze in cui si è verificato.