un isolato illecito disciplinare ( anche reato) non giustifica l’espulsione dalle FF.AA.

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Il caso riguarda quello di un carabiniere ( graduato con oltre 3o anni di servizio ) sempre risultato con qualifica mai inferiore ” alla media”.

Condannato per un episodio di rilevanza penale ( non banale…un furto) viene deferito alla Commissione di Disciplina e rimosso dal grado ( perchè ritenuto non meritevole).

Il provvedimento impugnato davanti al Tar ( Puglia) è stato ritenuto illegittimo perchè sproporzionato in relazione alla gravità del fatto ( relativa anche per il valore delle cose) ed alla personalità ed ai precedenti di servizio del militare.

Dunque per qualsiasi dipendente (anche per il militare che abbia prestato il giuramento di fedeltà), un isolato comportamento illecito può giustificare la misura disciplinare estintiva del rapporto di lavoro soltanto, qualora si possa ragionevolmente riconoscere che i fatti commessi siano tanto gravi da manifestare l’assenza delle doti morali, necessarie per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Per il principio della graduazione delle sanzioni e tenuto conto delle regole riguardanti la recidiva (per le quali i fatti acquistano una maggiore gravità, in quanto commessi dal dipendente già incorso in una precedente sanzione), l‘Amministrazione non può considerare automaticamente giustificata l’estinzione del rapporto di lavoro per il solo fatto che il dipendente abbia commesso per la prima volta un reato doloso. In sede disciplinare, infatti, i fatti accaduti devono essere sottoposti ad un vaglio specifico, poiché la loro lievità può giustificare una sanzione diversa da quella massima (salve le più severe valutazioni, in presenza dei relativi presupposti, se il dipendente commetta ulteriori mancanze o, addirittura, ulteriori reati). Opinando diversamente, qualsiasi reato doloso potrebbe essere posto a base di una sanzione disciplinare espulsiva: ciò che, invece, non si può affermare, in considerazione della prassi amministrativa e del principio di proporzionalità, valorizzati dalla pacifica giurisprudenza in sede di vaglio di legittimità delle sanzioni disciplinari (v. Cons. St., IV, 7 gennaio 2011, n. 25).

Il Consiglio di Stato- tra l’altro- anche in altri precedenti, ha  respinto la tesi, secondo cui la violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato, quale che sia la sua gravità, giustifichi la comminatoria della sanzione espulsiva, perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo.