un caso isolato di assunzione di sostanze stupefacenti non sempre giustifica la rimozione dal grado

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Occorre riprendere la tematica dell’assunzione ” isolata” di sostanza stupefacente da parte del militare e l’idoneità della predetta fattispecie a determinare l’estinzione del rapporto di lavoro per il tramite della rimozione dal grado disciplinare.

Il caso di specie è stato nuovamente affrontato dal Consiglio di Stato con riferimento ad in militare della G.d.F. escludendo quindi che il medesimo dovesse essere ritenuto meritevole della rimozione dal grado disciplinare.

Un unico episodio assunzione di sostanze stupefacenti cannabinoidi da parte di un appartenente alla Guardia di Finanza non giustifica in modo automatico la sanzione disciplinare espulsiva della perdita di grado per rimozione, ai sensi dell’art. 40, comma 1, n. 6, della legge 3 agosto 1961, n. 833, che prevede la perdita del grado per rimozione “per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina”, in quanto va comunque valutata la gravità del comportamento sanzionato (Consiglio di Stato, sez. II n.7037)

L’assunzione isolata di sostanze stupefacenti cannabinoidi da parte di un appartenente alla Guardia di Finanza non giustifica in modo automatico la sanzione disciplinare espulsiva della perdita di grado per rimozione, ai sensi dell’art. 40, comma 1, n. 6, della legge 3 agosto 1961, n. 833, che prevede la perdita del grado per rimozione “per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina”, in quanto va comunque valutata la gravità del comportamento sanzionato.

Anche gli orientamenti più rigorosi della giurisprudenza, che affermano che l’assunzione anche solo occasionale di sostanza stupefacente da parte del personale appartenente alla Guardia di finanza si configura quale comportamento suscettivo di applicazione della sanzione della perdita del grado, giustificano tale sanzione in relazione alla gravità del comportamento sanzionato, comunque contrario ai doveri del militare della Guardia di finanza rilevanti ai sensi dell’art. 40, n. 6, l. 3 agosto 1961 n. 833 (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452). Il principio di proporzionalità della sanzione deve, infatti, ritenersi immanente all’ordinamento anche militare ed in particolare costituisce un principio fondamentale dei procedimenti disciplinari.

Nel caso di specie, è stato ritenuto che per la sanzione comminata sussistano profili di manifesta illogicità, in quanto l’episodio di assunzione di cannabinoidi che ha coinvolto il militare risulta rimasto isolato .

A maggior ragione la misura espulsiva non si giustifica per il suo rigore quando il militare dichiarato ” inidoneo” al servizio abbia optato per il transito nei c.d. ” ruoli civili”