Ufficiali di complemento e Ufficiali frequentatori delle accademie militari e transito nel ruolo speciale

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Un ufficiale frequentatore del corso normale dell’accademia militare che non ha completato il previsto corso formativo si rivolge all’avvocato militare al fine di avere notizia circa la possibilità , e le modalità, per transitare in altro ruolo.
Va quindi posto in risalto che, giusta l’art. 5 del D.Lgs. n. 490 del 1997, gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti, tra l’altro, dagli ufficiali di complemento che all’atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il 34° anno di età (lett. a, n. 2), ovvero, a domanda, mantenendo il grado, l’anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli (lett. b).
Per altro verso, il capo III del citato D.Lgs., dettando norme particolari per gli ufficiali in servizio permanente, prevede, all’art. 26, comma 5, la possibilità di transito, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dal comma 1, lettera b), dell’articolo 5, di coloro i quali per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell’anno successivo.