Un caso di particolare interesse riguarda il diritto del militare ad avvicinarsi alla sede di residenza del nucleo familiare quando il coniuge non lavori ( o non sia dipendente della P.a.) ed abbia figli minori di tre anni.
In questo caso il dovere del militare di rendersi disponibile alle esigenze di servizio della FF.AA., e quindi anche ai trasferimenti di sede, confligge con il diritto alla paternità ( maternità) e le esigenze fondamentali del nucleo familiare.
La materia è regolata dal ” Testo Unico della tutela della maternità e della paternità” che costituisce normativa di carattere generale del’ordinamento.
E’ dunque applicabile tale legge al militare in considerazione del suo particolare ” status”?
Una recente pronuncia della giurisprudenza amministrativa di merito ( a dire il vero ancora isolata) lascia intravedere delle aperture in ordine al riconoscimento del diritto anche per i militari , che siano coniuge e genitore di figli con meno di tre anni: in questo caso avrebbero la possibilità, impugnando il diniego dell’amministrazione al cambio di sede, al ricongiungimento per la durata di anni tre al nucleo familiare, nella medesima qualifica funzionale ed eventualmente in sovrannumero rispetto alla pianta organica.