truffa militare: non c’è reato se il trattamento di missione è ” forfettario”

La Corte di Cassazione è sempre più perplessa sulla possibilità di configurare il reato di truffa militare in caso di missioni forfettarie.

Nel caso specifico il problema che si è posto è quello dell’effettiva sussistenza di un danno economico per la P.a.

Al riguardo i giudici si sono recentemente orientati nel senso di configurare il reato solo ove i proventi conseguiti dal militare ( in relazione alle dichiarazioni non veritiere sulla durata oraria delle missioni) siano maggiori rispetto a quelli dovuti avendo come riferimento il trattamento di missione ordinario.

In tali casi infatti ( due distinti giudizi) è stata considerata dai giudici decisiva  – ai fini dell’esclusione di un danno economico della p.a. – la circostanza che la scelta dell’indennità forfettaria si sia rilevata ( a posteriori) più vantaggiosa per l’ A.D. rispetto al trattamento ordinario di missione.

E’ evidente dunque che il reato di truffa militare ai sensi dell’art. 234 co. 2 c.p.m.p. non è sostanzialmente più ipotizzabile ove il militare – pur facendo false dichiarazioni sul foglio di viaggio circa la durata della missione – abbia optato e sia stato autorizzato a percepire l’indennità forfettaria di missione.

La questione è comunque ancora in evoluzione e si registrano precedenti giurisprudenziali difformi.