Trasferimento discriminatorio: il risarcimento compete anche al militare

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La figura del trasferimento c.d. “discriminatorio” elaborata dai giudici in riferimento al pubblico impiego c.d. “contrattualizzato” è anche applicabile al pubblico dipendente militare. Se infatti la discriminazione trae origine da un rapporto di lavoro con la FF.AA. trovano applicazione gli artt. 4 co.7, e 4 co. 8 del d.lgs. 215 e 216. La prova naturalmente secondo il consolidato orientamento compete al ricorrente che dovrà adire il Tar. Il giudice amministrativo dovrà individuare le ragioni della p.a al fine di valutare la proporzionalità tra la cura dell’interesse pubblico perseguito ed il sacrificio imposto al privato. Al giudice competono poteri di condanna (inibitorio oltre che ripristinatorio), unitamente alla possibilità di risarcire il “danno non patrimoniale”. Chiaramente l’annullamento dell’atto illegittimo non costituisce di per sè prova del danno, occorrendo che l’avvocato del militare provi la lesione dell’immagine professionale e dell’integrità fisica ed esistenziale del proprio assistito. Importante sottolineare infine la natura contrattuale della pretesa azionata ed il relativo regime di prescrizione decennale afferendo la vicenda ai doveri di correttezza che  gravano sul datore di lavoro (militare).