trasferimento di autorità: è un ordine militare ma non quando è conseguenza di programmazione ordinaria

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Una giurisprudenza particolarmente severa nei confronti del cittadino militare qualifica il trasferimento di autorità come un ordine militare, pertanto sottratto alla disciplina generale degli atti amministrativi e alla l.241/90 in materia di garanzie partecipative: Se questo è l’orientamento ormai consolidato presso il Consiglio di Stato, vi sono degli spiragli nella giurisprudenza di merito che inducono ad un cauto ottimismo per il futuro: infatti, aderendo ad una nuova tesi si distingue tra trasferimento motivato per ragioni imperative di servizio e trasferimento programmato in relazione alla riorganizzazione della pianta organica: in quest’ultimo caso il militare troverebbe tutela nella misura in cui, avvertito per tempo, potrebbe rappresentare all’amministrazione (ed eventualmente al giudice) le ragioni di carattere personali prevalenti su quelle di interesse pubblico, come recentemente riconosciuto anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.