trasferimento del militare: necessaria la motivazione altrimenti è illegittimo

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Un militare , coniuge con moglie lavoratrice, impiegato da anni presso la sede di servizio tale da indurlo ad acquistare un immobile di proprietà accendendo un mutuo, è fatto destinatario di un improvviso trasferimento neppure pianificato dalla P.a.
Recatosi dall’avvocato militare intende avere consapevolezza dei propri diritti ed in particolare della possibilità di esperire un ricorso in materia.
Sul punto da sempre la giurisprudenza prevalente ha equiparato il trasferimento ad un ordine come tale sottraendolo ad un controllo di legittimità, ritenendo le ragioni alla base di esso esclusivamente apprezzabili sul piano discrezionale e come tale di merito ( con sottrazione dal controllo successivo dei TAR).
Un orientamento maggiormente garantista  ( es, il Consiglio Giustizia Amministrativa Re. Sicilia) invece ritiene che anche il trasferimento, seppure sinteticamente, abbisogni di una necessaria motivazione quantomeno in ordine ai presupposti di fatto dello stesso.
 il Consiglio di Stato ha anche affermato (sez. IV, n. 8018/2010 cit.), che “questi consolidati principi – seppur con le estreme cautele e le ricordate specificità dell’ordinamento militare connotato istituzionalmente e necessariamente da un forte sentimento di disciplina – debbano correlarsi all’affermazione, di fonte costituzionale (art. 52, comma 3, Cost.), che l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura, come detto, da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch’esso “allo spirito democratico della Repubblica”, con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico. Tutto ciò significa che l’ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano, né esso è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice.”
“Quest’ultimo, tuttavia dovrà svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità, tra le quali, come detto, la non sussistenza, di norma, di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia”. (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3695).il Consiglio di Stato ritiene,  che pur non necessitando gli atti di trasferimento d’autorità di particolare motivazione in ordine al contemperamento degli opposti interessi, dovendo la primazia dell’interesse pubblico ritenersi in re ipsa, stante il loro atteggiarsi come ordini, proprio in considerazione del rilievo che anche detti provvedimenti devono informarsi ai principi proprio dello Stato democratico, e sono sindacabili dal giudice amministrativi, seppure in ristretti limiti, gli stessi devono contenere comunque l’indicazione dei presupposti, di fatto e di diritto, posti a base del trasferimento.