trasferimenti militari: obbligo di ” dialettica” con il militare.

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Un militare viene trasferito di ufficio, con grave disagio per sè e per la sua famiglia, senza essere avvisato dell’inizio del procedimento ed essere messo in condizione di partecipare al procedimento.
Recatosi dall’avvocato militare intende impugnare il predetto provvedimento per illegittimità ed eccesso di potere.
Sul punto una recentissima pronuncia del Tar Lazio sembra nuovamente aprire orizzonti di maggiore ” garanzia” procedimentale per il militare che sia oggetto di procedure di trasferimento.
La questione dell’applicabilità o meno della disciplina normativa di cui alla legge n. 241/1990 ai trasferimenti d’autorità dei militari- infatti- deve essere definita attraverso una soluzione che, da una parte tuteli la peculiarità dell’ordinamento militare, dall’altra non consenta, nei trasferimenti, l’utilizzazione di motivazioni stereotipate e sintetiche che, invero, non soddisfano i principi di obiettiva verifica del provvedimento. In altre parole è necessario che il provvedimento rappresenti in modo sufficiente le ragioni del trasferimento, senza che ciò si traduca in un puntuale e penetrante svolgimento dei motivi dell’atto. L’obbligo di comunicazione dell’avvio del provvedimento non può quindi escludersi o ammettersi in modo automatico, perché la singolare natura del sistema militare, i suoi sistemi di comando e di impiego istituzionale richiedono che tale evenienza sia calibrata non già rispetto ad evenienze teoriche, uniformemente riproducibili per tutti i provvedimenti di trasferimento, ma in relazione al caso concreto, così come espresso nella motivazione del provvedimento. Ad una minore precisazione motivazionale deve corrisponde una più penetrante attività dialettica, proprio perché dal provvedimento non si può evincere che il suo contenuto non poteva che essere quello adottato, come statuito nell’art. 21 octies l. n. 241/1990, norma che, pur successiva al provvedimento impugnato, in realtà recepisce un principio giuridico immanente al sistema.