termine di sei mesi – a pena di decadenza- per il militare assolto per la domanda di riapertura del “disciplinare”

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In ambito militare, in relazione ai rapporti fra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale, ai sensi dell’art. 1393, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2010, se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, su istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo all’esito del giudizio penale.