termine di apertura procedimento disciplinare per personale di pubblica sicurezza

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Procedimento disciplinare per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza – Termine per l’apertura del procedimento disciplinare. (D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 9, comma 6) Un ufficiale di p.g. rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo chiede al suo avvocato militare se, una volta passata in giudicato la sentenza del processo penale, si sia estinto il procedimento disciplinare già attivato ( e poi sospeso dalla P.a.) . La questione – già affrontata dal Consiglio di Stato – è riassumibile in questi termini – nel senso di una ” riapertura” del procedimento disciplinare: Non sussiste la violazione del termine di apertura del procedimento disciplinare, fissato dall’art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737/1981 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notifica della sentenza stessa all’Amministrazione, nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare, virtualmente aperto e, poi, sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato, venga tempestivamente riattivato.