TAR LAZIO SEZ 1B 21.07.2014 N.7760 DEL 2014: rilevanza intervenuta assoluzione prima dell’approvazione della graduatoria finale

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 Visto l’art. 3 lett. a) sesto trattino della C.M. M_DGMIL1133/0408695/VSP indicata in epigrafe che prevede che possono partecipare al concorso per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate i volontari in ferma prefissata quadriennale che non siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, ed la lett. b) che prevede che i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
Visto l’art. 3 lett. c) che prevede che i requisiti prescritti debbano essere mantenuti fino alla data di immissione nel servizio permanente o, se successiva, alla data di approvazione delle graduatorie;
Considerato che il ricorrente ha acquisito lo status di imputato a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del 4.12.2012, prima della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ma che tale “condizione escludente” ai sensi dell’art. 3 lett. a) sesto trattino della C.M. sopracitata è venuta meno a seguito della assoluzione dell’interessato in data 26.11.2013 con sentenza di assoluzione il cui dispositivo è stato letto all’udienza della data sopraindicata – le cui motivazioni sono state rese note con la versione integrale della pronuncia depositata il 28.12.2013, perciò in data antecedente all’approvazione delle graduatorie in questione, avvenuta il giorno 11.12.2013;
Considerato che la controversia in esame pone una questione giuridica su cui già la Sezione s’è pronunciata su un caso analogo con sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 23-01-2013, n. 770 accogliendo un ricorso avverso l’esclusione dall’ammissione al servizio volontario in ferma prefissata quadriennale di un ricorrente che non possedeva il requisito negativo in contestazione al momento della presentazione della domanda di concorso, ma aveva visto venir meno tale condizione ostativa al momento della nomina;
Ritenuto richiamato il percorso argomentativo e le conclusioni del precedente summenzionato, in particolare nelle parti in cui afferma che “una lettura costituzionalmente orientata all’art. 3, 27 e 97 Cost. delle disposizioni concorsuali, delle direttive ministeriali nonché della normativa regolatrice del concorso (id est, art. 4 della L. 23 agosto 2004, n. 226 ed art. 635 del c.o.m.) induce a ritenere che, nella particolarità del caso in cui l’Amministrazione si è determinata successivamente alla sentenza assolutoria del ricorrente, difettassero in concreto i presupposti di fatto e di diritto indicati nelle citate fonti per disporre, nei confronti del militare, la sua decadenza dalla ferma. Non ignora il Collegio, i principi che regolano le procedure concorsuali (id est, di imparzialità: par condicio competitorum); tuttavia, gli stessi vanno bilanciati con altrettanti principi di valore costituzionale (non colpevolezza, eguaglianza sostanziale e ragionevolezza, buona amministrazione), tenendo conto che i presupposti di fatto e di diritto che inverano il potere amministrativo devono sussistere, e vanno perciò verificati, al momento di adozione del provvedimento. Deve concludersi, pertanto, che il ricorrente, al momento della adozione del decreto impugnato non si trovasse nella impossidenza del requisito soggettivo, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione, poiché nella fase di ammissione alla ferma egli aveva mantenuto il requisito soggettivo richiestogli dal bando di concorso ovvero l’assenza di procedimenti penali pendenti grazie alla sopravvenuta sentenza assolutoria depositata in epoca anteriore alla adozione del decreto”.
Considerato che tali principi sono applicabili anche al caso in esame, sussistendo l’analoga situazione del venir meno, nelle more della procedura concorsuale, delle condizioni ostative previste dal bando;
Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento, per l’effetto, dell’atto impugnato; fatto salvo, ovviamente, il potere dell’Amministrazione di valutare autonomamente i fatti accertati dal giudice penale;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglier il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, l’atto impugnato.
Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessive €. 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D’Angelo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ESTENSORE
 
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)