………..” Tuttavia, va rilevato che l’esclusione dal concorso per l’ammissione nel Corpo della Guardia di Finanza per assenza dei requisiti morali e di condotta non può legittimamente poggiare su una mera equazione, riferita alla presenza di condotte suscettibili di riprovazione morale e contrarie ad un modello comportamentale corretto, venendo in tal modo abdicata la funzione propria del potere valutativo discrezionale attribuito all’Amministrazione in materia, il cui esercizio va indirizzato al caso concreto, con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti e alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non darebbe alcun affidamento per il futuro tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere, con puntuale ed espressa indicazione delle ragioni della rilevanza di tali elementi; in senso analogo cfr. T.a.r. Lazio – Roma, sent. n. 10688 del 2021: “la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell’Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole e che, rispetto a tale potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta”; e ancora cfr. T.a.r. Lazio – Roma, sent. n. 2923 del 2021: “La valutazione della presenza o meno della condotta incensurabile costituisce esercizio del potere discrezionale, ma il giudizio deve pur sempre fondare su elementi di fatto concreti afferenti direttamente alla persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato”; in tal senso cfr. pure T.a.r. Lazio – Roma, sent. n. 12391 del 2015; T.a.r. Lazio – Roma, sent. n. 5419 del 2018; Cons. Stato, sent. n. 3621 del 2016).
5.2. Tale orientamento, rigoroso per quel che attiene la necessità di una puntuale sia pur sintetica ricostruzione degli elementi di fatto posti a base del giudizio di esclusione, è condiviso da questo Collegio, considerata la gravità delle conseguenze che derivano dalla valutazione di una determinata condotta come censurabile rispetto alla possibilità di prestare servizio nella p.a.; e ciò tanto più in casi come, quello in esame, in cui l’episodio contestato, oltre che essere isolato e risalente nel tempo, riguarda fatti commessi quando il soggetto era adolescente (14 anni).
Deve inoltre evidenziarsi che l’episodio contestato al ricorrente riguarda comunque una vicenda culminata con una sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto, nella quale sono stati valorizzati tutta una serie di elementi volti a “ridimensionare” la posizione del ricorrente: la “tenuità del fatto” commesso anche alla luce delle “concrete modalità di commissione e le motivazioni sottese”, ascrivibili ad “una condotta deviante tipicamente adolescenziale”; “l’occasionalità del comportamento”; “l’assenza di precedenti penali e di procedimenti a carico dell’imputato e l’assenza di altri episodi di rilevanza penale successivi all’evento”; tutti elementi, questi, che hanno indotto il giudice che ha avuto la cognizione della vicenda per i profili penali ad esprimere “il convincimento che, superata la minore età, sia intervenuto un naturale processo di crescita e una maturazione e responsabilizzazione rispetto alle regole del vivere sociale e dunque un distanziamento da condotte di carattere deviante o criminale” e ad escludere “con un giudizio prognostico ex post rispetto ai fatti, il pericolo di reiterazione di condotte illecite”.
5.3. Orbene, pur essendo noto e condiviso da questo Collegio l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione può addivenire ad un giudizio di censurabilità della condotta, anche a prescindere dai profili di rilevanza penale della stessa, si deve però osservare che i plurimi elementi, valorizzati dalla sentenza di non luogo a procedere “a favore” del ricorrente, avrebbero dovuto, quantomeno, essere oggetto di esame e di considerazione nel provvedimento impugnato, per lasciar comprendere perché, a giudizio dell’Amministrazione, quei fatti, per le concrete modalità in cui sono avvenuti e le specifiche condotte poste in essere dal -OMISSIS-, dovessero essere considerati di una gravità tale da rivelare una personalità radicalmente idonea, anche oggi, a svolgere le funzioni proprio del corpo della Guardia di Finanza.
5.4. Ebbene nel caso si specie, come evidenziato anche nel ricorso, emerge uno svolgimento fattuale della vicenda oggetto del giudizio penale in cui il ruolo del ricorrente risulta non nettamente definito ……….
Deve dunque ritenersi che l’episodio richiamato nel provvedimento di esclusione non appare rivestire ex se – almeno per quel che emerge dal provvedimento impugnato- valenza tale da giustificare il giudizio di inidoneità del ricorrente, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza, anche in ragione del decorso del tempo dalla sua commissione e della giovane età in cui lo stesso è stato commesso.
5.5. Infine, per completezza, occorre puntualizzare l’irrilevanza della circostanza, evidenziata dall’Amministrazione nelle memorie difensive, che la Questura di ( omissis) abbia rigettato la richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo in ragione, oltreché dell’episodio innanzi richiamato, dello “stretto vincolo di convivenza con un soggetto gravato da un precedente di polizia (che non consente di escludere la possibilità di un abuso del titolo di polizia richiesto)”. Difatti, in disparte il rilievo che tale ultima circostanza non è stata posta in luce nel provvedimento impugnato, deve, ad ogni modo, in senso decisivo, radicalmente escludersi che vicende penali riguardanti soggetti diversi dall’odierno ricorrente possano incidere ai fini della valutazione dei requisiti di idoneità morale di quest’ultimo, che sono invece strettamente personali; senza contare, peraltro, che il diniego del porto di fucile risale al ( omissis), e che non vi sono elementi per ritenere che permanga il vincolo di convivenza con il soggetto pregiudicato.