Interessante ordinanza cautelare del Tar Lazio di Roma .
Il caso riguardava due concorrenti al concorso interno straordinario per il reclutamento di marescialli dell’Esercito, della Marina Militare e dell’ Aeronautica Militare.
Gli stessi erano stati esclusi perchè – prima della presentazione della domanda – avevano riportato una condanna ( patteggiata) per la quale comunque erano decorsi già i cinque anni previsti dalla legge per l’estinzione del reato.
L’ A.D. escludeva i medesimi per assenza dei requisiti per la partecipazione al concorso sull’assunto – tra l’altro – che non era intervenuta alcuna pronuncia del giudice ordinario ( in sede di incidente di esecuzione) che dichiarasse l’avvenuta estinzione del reato.
Con ordinanza sospensiva il Tar capitolino accoglieva il ricorso dichiarando ” stante che la condanna penale è stata pronunciata ex art. 444 c.p. e che i presupposti per l’estinzione del reato sono maturati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, preso atto del precedente di Sezione, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti gravati”.
Il ricorso è stato patrocinato dallo scrivente.