tamponamento e colpa grave del conducente di veicolo militare: il punto in materia di danno erariale

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 Un graduato della G.d.F. si reca dall’avvocato militare in quanto raggiunto da avvio di procedimento di contestazione dell’addebito erariale per aver cagionato un incidente nel mentre conduceva, quale autista, il mezzo militare.
Nello specifico, al rientro da un servizio di ordine pubblico particolarmente impegnativo, tamponava, non riespettando la distanza di sicurezza, un veicolo privato su strada, arrestatosi ad un segnale di stop.
Il tamponamento determinava un notevole danneggiamento della parte anteriore dell’autovettura con interessamento del motore dell’autovettura.
Nello specifico il militare tuttavia evidenziava al suo avvocato le condizioni in cui guidava il mezzo : stagione estiva, forte luminosità, calura, approssimarsi dell’ora di pranzo, ecc. ecc.
In un caso analogo la Corte dei Conti sez. Reg. del Lazio, chiamata a decidere in ordine alla responsabilità amministrativa del militare, mandava lo stesso assolto ricorrendo l’assenza del requisito della ” colpa grave” in presenza di un colpo di sonno , non riconducibile ad uno stato di forte debilitazione.
In sostanza, solo ove il militare si fosse messo alla guida in condizioni di estrema stanchezza che, rendessero quindi altamente probabile il verificarsi dell’evento, lo stesso poteva essere ritenuto responsabile: viceversa, come nel caso di specie, quando l’incidente sia ricollegabile alla violazione di norme sulla circolazione stradale, lo stesso rientrerebbe nel “normale rischio” ( alea) della guida di per sè insufficiente a determinare un addebito per ” colpa grave”.
Buone pertanto saranno le possibilità del militare di ottenere, se rinviato a giudizio, una sentenza di assoluzione