stalking e sospensione facoltativa dal servizio: dovere di motivazione ed assenza di automatismi

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 Un ufficiale della guardia di finanza e’ raggiunto da un rinvio a giudizio per il reato di atti persecutori di cui al 612 bis cp.
Recatosi dall’ avv. Militare per la sua difesa viene raggiunto da un provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio del Comando Generale della GDF.
Il provvedimento succintamente  motivato si fonda  sul dato oggettivo del contratto rinvio  a giudizio .
Nello specifico manca qualsiasi approfondimento istruttorio.
Ssollecitato sul punto il difensore sulla scorta di recentissima giurisprudenza amministrativa osserva l’illegittimità’ del provvedimento per i seguenti motivi:
1. La mancanza di ogni riferimento alle ragioni del pregiudizio per il servizio derivanti dal processo in corso 
2.l’assenza di ogni riferimento alla pubblicita’ anche mediatica della vicenda 
3. La lontananza della sede di servizio del militare dalla residenza della coniuge 
4. La mancata individuazione delle ragioni del pregiudizio al buon nome del Corpo anche in assenza di misure  cautelari irrogate in sede penale al militare 
5.Il pregio del servizio reso dal militare 
Le ragioni del ricorso sono pertanto fondate e poggiano su solide basi giuridico fattuali .