sproporzionata la rimozione dal grado se c’è sospensione condizionale della pena

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 Un sottoufficiale della G.d.f. veniva condannato per il reato di concussione (art. 317 c.p.) alla pena della reclusione di anni uno e mesi dieci di reclusione con il beneficio della sopensione condizionale della pena.
Beneficiando della pena sospesa non veniva irrogata neppure la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Tuttavia all’esito di tale condanna, divenuta irrevocabile, veniva avviato procedimento disciplinare finalizzato alla rimozione del grado.
Ritenuto immeritevole di mantenenere il grado – per la violazione dei doveri attinenti al giuramento – il predetto militare veniva rimosso dal grado con contestuale cessazione dal servizio permanente.
Recatosi dall’avvocato militare il sottoufficiale lamentava la sproporzione della sanzione di stato rispetto alla condanna penale ed ai fatti in essa accertata,
Effettivamente la irrogazione della massima sanzione ( quella destitutoria) appare nel caso in esame manifestamente sproporzionata.
La giurisprudenza amministrativa sul punto si è recentemente orientata nel senso che il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ( e con esso della sospensione anche delle pene accesorie) rende illogico ed irragionevole un giudizio disciplinare che si concluda, anche per reati contro la pubblica amministrazione, con il provvedimento di stato massimo della destituzione.
Il ricorso è quindi fondato con notevoli possibilità di trovare accoglimento.