spetta l’indennità di ” vittima del dovere” solo in caso di eccezionale coraggio del militare

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” Per i pubblici dipendenti il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso o dall’evento invalidante in o per causa di servizio, con la conseguenza che, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l’evento letale o traumatico sia connesso all’espletamento di funzioni d’istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso, siccome richiesto dall’ art. 3 comma 2, L. 27 ottobre 1973, n. 629, aggiunto dall’art. 1, L. 13 agosto 1980, n. 466, occorrendo, in sostanza, che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto.”(vedi di recente, III, 11 agosto 2015, 3916).
Se dunque un patologia o una lesione invalidante possono dirsi riportate dal pubblico dipendente a causa di servizio quando l’attività di servizio svolta assume una efficienza causale o concausale determinante nella produzione dell’evento lesivo, lo stesso dipendente può qualificarsi vittima del dovere solo se abbia patito conseguenze pregiudizievoli dirette per la propria incolumità fisica a cagione della eccezionale sovra esposizione al rischio professionale .
In altri termini, non basta che l’attività di servizio sia caratterizzata da qualche elemento di anomalia o di atipicità rispetto a ciò che appare normalmente esigibile in termini di prestazione lavorativa dal dipendente, ma occorre anche che l’operatore abbia rivelato eccezionale coraggio, abbia operato in condizioni ambientali di notevole avversità e che il danno sia direttamente connesso a siffatti presupposti operativi.
Con riguardo ai casi concreti, si osserva che, malgrado l’apprezzabile coraggio e la difficoltà operativa in cui il ricorrente è venuto a trovarsi in ogni circostanza descritta difetta il collegamento diretto e immediato tra il fatto lesivo e l’attività di servizio svolta.