spetta la c.d. ” speciale elargizione” solo agli eredi del militare che muoia in azione violenta nel corso del servizio

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 La vedova di un militare – deceduto in un incidente stradale per recarsi al lavoro – presenta la domanda c.d. di ” speciale elargizione” sul presupposto dell’avvenuto decesso ” in itinere” ( ovverosia lungo il tragitto percorso con il mezzo privato per recarsi al lavoro).
Intende pertanto avere contezza della fondatezza delle proprie pretese e della possibilità di accoglimento della domanda.
Com’è noto l’art. 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308 prevede che:
“Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1 (trattasi dei militari in servizio di leva, richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, allievi carabinieri, della Guardia di finanza e allievi agenti di polizia, allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, allievi di prima classe dell’Accademia navale, allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti, con esclusione dei i militari in licenza, in permesso e che, al momento dell’evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione: n.d.e.), dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni” (comma primo).
“Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia” (comma 2).
“Ai familiari dei destinatari di cui all’articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni” (comma 3 aggiunto dall’art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 280).
Il combinato disposto delle disposizioni degli artt. 1 e 6 della legge n. 308/1981 delinea in effetti due distinti regimi in ordine al riconoscimento della speciale elargizione:
a) per i familiari di tutti soggetti di cui all’art. 1 (militari di leva e richiamati, allievi) e per quelli di cui all’art. 6 (militari in servizio permanente e di complemento, appartenenti alle forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e personale della polizia femminile): una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella ex lege 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni, correlata al decesso “in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio” (maggiorabile del 30% se il dante causa abbia carichi di famiglia, e quindi in favore ad esempio di coniuge superstite, figli, ascendenti a carico);
b) per i familiari dei soli soggetti ex art. 1 (militari di leva e richiamati, allievi): una speciale elargizione in cifra fissa (50 milioni) purché il decesso sia (comunque) avvenuto “durante il servizio”.
Ne consegue che soltanto per la speciale elargizione di cui all’art. 6 comma 3 (ossia nella fattispecie sub b) testé richiamata) è sufficiente una generica correlazione con il servizio dell’exitus da eventi di natura violenta, mentre per la speciale elargizione di cui all’art. 6 comma 1 (di cui alla fattispecie sub a) pure dianzi evidenziata) l’evento di natura violenta determinante direttamente il decesso o lesioni che abbiano condotto al decesso deve intervenire non soltanto nell’espletamento dell’attività di servizio, bensì in modo specifico nell’adempimento del servizio.
In alcuni casi i Tar hanno riconosciuto il predetto beneficio nei casi di infortuni c.d. ” in itinere”.
In particolare hanno dato rilievo, in alcune pronunce,  al fatto intervenuto”…nello svolgimento di un’attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa (in occasione, quindi, anche dello spostamento tra abitazione e luogo di lavoro)”, così riportando alla nozione di “infortunio in itinerè il presupposto specifico richiesto ai fini del riconoscimento della “speciale elargizionè di cui all’art. 6 comma 1 dellalegge n. 308/1981.
In effetti, il limite del suddetto orientamento era di confondere piani e profili diversi, ossia la tradizionale sufficiente generica correlazione con il servizio richiesta ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata (ordinaria e di reversibilità), sulla quale si è sviluppata la giurisprudenza sul c.d. “infortunio in itinerè, e il ben più stringente presupposto normativo della speciale elargizione ex art. 6 comma 1, che non soltanto postula che l’infortunio si sia verificato “in attività di servizio”, ma sia correlato propriamente all’adempimento del servizio, ossia all’esposizione al pericolo mortale proprio per effetto dell’adempimento dei doveri specifici del servizio, obliterando peraltro il significativo diverso regime stabilito per la speciale elargizione ex art. 6 comma 3 che per i soli militari di leva e richiamati e gli allievi considera sufficiente che esso si sia verificato genericamente “durante il servizio”.
Tale essenziale differenza era stata colta già da una più risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 gennaio 1996 n. 13, secondo il quale la speciale elargizione andava ricondotta alle “…sole ipotesi di decesso correlato all’espletamento di una effettiva attività di servizio, con esclusione dall’area dell’indennizzabilità degli infortuni in itinerè) che si è via via consolidata (vedi Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2001, n. 5778, che ha evidenziato come la speciale elargizione “…può essere accordata soltanto nel caso in cui il fatto causativo dell’evento sia riconducibile all’espletamento di un’effettiva attività di servizio, dovendo tale beneficio intendersi finalizzato a coprire quell’area di rischi cui è esposto il personale militare nello svolgimento di compiti di servizio ad esso peculiari, tra i quali non può farsi rientrare un evento, come l’infortunio in itinerè; 
La domanda, pertanto, avrà poche possibilità di essere accolta a meno che non si verifichi un ripensamento anche dei giudici aministrativi su tale prevalente e più restrittivo orientamento.