sospensione obbligatoria dal servizio per il finanziere condannato per il reato di collusione ex l. 1383 del 1941

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Un finanziere è rinviato a giudizio per il reato di violazione delle leggi finanziare e collusione per frodare la finanza ai sensi dell’art. 3 l. 9 dicembre 1941, n,1383. Pur indagato non viene applicata nei suoi confronti alcuna misura cautelare di tipo custodiale. All’esito del giudizio di primo grado viene condannato dal tribunale militare: recatosi dal suo avvocato intende chiedere le conseguenze di tale condanna sul suo rapporto di servizio. Conseguentemente allla riforma di cui alla l.97/01 (rapporti tra procedimento penale e pubblico impiego) la condanna, seppure di primo grado, ed in assenza di misure cautelari detentive, comporta necessariamente la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio.