Un militare viene condannato dal T.M. per gravi reati militari e pertanto sospeso dal servizio ( in via cautelare e facoltativa) dall’Amministrazione della Difesa.
Alla scadenza del periodo massimo di sospensione dal servizio ( cinque anni) il provvedimento viene revocato.
Recatosi dall’avvocato militare all’approssimarsi del congedo, essendo intenzionato ad andare in pensione, intende sapere dall’avvocato militare se il periodo di servizio trascorso durante la sospensione dal servizio debba o meno essere computato ai fini pensionistici.
La questione di notevole rilevanza è stata già vagliata dalla Corte dei Conti in alcuni precedenti.
Sul punto si può osservare : ” In tutti i casi in cui – in relazione ad un periodo di sospensione dal servizio- sussistano le condizioni di legge per la “restitutio in integrum” della posizione giuridico/economica del dipendente, devono ritenersi sussistenti anche i presupposti per la valutazione del periodo stesso ai fini pensionistici; pertanto, laddove la sospensione sia venuta meno in virtù dello scadere del quinquennio consentito , deve comunque computarsi il periodo “de quo” nella base pensionabile, previa deduzione del tempo durante il quale l’interessato abbia subito provvedimenti restrittivi della libertà personale, nonchè previa ricostruzione della sua posizione contributiva.