Un sottoufficiale iscritto nei quadri di avanzamento poichè giudicato idoneo dalla Commissione di valutazione, siene successivamente a tale iscrizione punito con una sanzione di corpo trascritta a matricola ( il rimprovero).
Recatosi dall’avvocato militare intende sapere se detta punizione, successiva all’iscrizione nei quadri di avanzamento, abbia rilevanza ai fini della valutazione di idoneità e del relativo avanzamento.
Sul punto l’avvocato militare osserva ” Dall’art. 56 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 – il quale prevede la sospensione della valutazione del sottufficiale per determinati fatti, tra cui anche i procedimenti disciplinari, sopravvenuti all’iscrizione nell’aliquota dell’avanzamento e anche alla pubblicazione del relativo quadro – può desumersi il principio (argomentando a fortiori), che ai fini della progressione in carriera si deve tener conto delle sanzioni irrogate a conclusione di detti procedimenti, la cui sopravvenienza determina la sospensione della valutazione; ciò, al fine di garantire la progressione in carriera dei soli militari meritevoli dell’avanzamento, nonché tenendo conto della scissione temporale che esiste tra il procedimento di valutazione, l’iscrizione nel quadro di avanzamento e i provvedimenti che in concreto dispongono il conseguimento del grado superiore “.