Un sottufficiale dell’Esercito è sottoposto a procedimento penale. Il predetto vuole sapere da questo avvocato militare se tale vicenda possa pregiudicare il suo inserimento nelle aliquote di avanzamento. Infatti, all’esito del giudizio penale è stato assolto con la formula ” perchè il fatto non sussiste”, con sentenza nelle more divenuta irrevocabile. In tale caso il rischio temuto dal militare di essere comunque soggetto a procedimento disciplinare, (causa ostativa per il d.lgs. 196/95 art. 17 all’avanzamento) non ha ragione di esistere. Infatti trova applicazione l’art. 653 c.p.p. che disciplina i rapporti tra giudicato penale e giudizio disciplinare, precludendo in questo caso all’amministrazione il potere di intraprendere qualsiasi azione disciplinare. Diverso sarebbe stato il caso ove la formula assolutoria fosse stata diversa ad esempio ” perchè il fatto non costituisce reato” posto che in tali casi esiste viceversa un principio di autonomia dell’azione disciplinare. Al riguardo, infatti, una condotta che può non integrare reato, potrebbe costituire illecito disciplinare . Solo in questo caso sarebbe legittima una sospensione dall’aliquota di avanzamento.