solo all’Ufficiale raffermato ( o in ferma prefissata) compete il “premio di congedamento”

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

La questione riguardava un Ufficiale in ferma ( successivamente non raffermato) che aveva chiesto all’atto del congedo il c.d. ” premio di congedamento”.

Il Tar adito ha rigettato la domanda di riconoscimento del premio puntualizzando peraltro i presupposti per il riconoscimento del detto premio.

A tal fine è necessario premettere che l’indennità di congedamento, o premio di fine ferma, è stata introdotta, per il personale militare, dall’art. 38 della L. n. 574 del 1980 in favore degli ufficiali di complemento in rafferma, ossia che vengano congedati dopo avere svolto un periodo di servizio aggiuntivo ulteriore e connotato dalla volontarietà, allo scopo di premiare l’ammissione ad ulteriore ferma con l’erogazione di un emolumento.

1.5 La sostanziale analogia della posizione di detti ufficiali rispetto alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, introdotta dal D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, ha consentito il formarsi di un orientamento giurisprudenziale che ha confermato la correttezza dell’assimilazione tra le due figure professionali (T.a.r. Lazio – Roma, sez. I bis, n. 4630/2012; Cons. Stato Sez. IV, 27-01-2014, n. 379; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 30-07-2012, n. 1057).

1.6 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 1 e 28 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 (che estendono agli ufficiali in ferma prefissata le norme di stato giuridico e di trattamento economico dettate per gli ufficiali di complemento), e dell’art. 38 della L. 20 settembre 1980, n. 574 (che riconosce il premio di fine ferma agli ufficiali di complemento esclusivamente nel caso in cui questi siano stati ammessi alla ulteriore ferma volontaria di due anni) il premio di fine ferma volontaria va corrisposto agli ufficiali in ferma prefissata alle stesse condizioni alle quali esso viene concesso agli ufficiali di complemento.

1.7 In particolare il premio di cui si tratta va riconosciuto qualora sussistono i seguenti presupposti: a) aver contratto, a domanda, una ferma ulteriore e successiva a quella iniziale; b) non essere stati prosciolti da detta rafferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento; c) aver portato a termine almeno un semestre della rafferma contratta.