In tema di reati contro il servizio militare, la simulazione di infermità prevista dalla seconda parte dell’art. 159 c.p.m.p., che qui interessa, richiede la direzione della condotta e della volontà alla sottrazione temporanea o definitiva ai servizi inerenti allo “status” ricoperto all’interno della organizzazione militare (Cass. sez. 1 n. 458 del 1993, rv. 196315). Ai fini della sussistenza del suddetto reato è poi sufficiente che il militare produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e lucrare indebitamente le connesse licenze, non essendo neppure necessario che egli insceni i sintomi della patologia dedotta .