Simulazione di infermità : ci deve essere l’inganno

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Mi si chiede se la semplice manifestazione, chiaramente falsa, dei sintomi di una qualunque patologia (es .sindrome influenzale) sia di per sè idonea a determinare la responsabilità per il reato di simulazione di infermità (art. 159 c.p.m.p.) o di simulata infermità per sottrarsi ai doveri del servizio militare (art. 161 c.p.m.p.). E’ evidente che anche il mendacio, o comunque la falsa dichiarazione è idoneo ad integrare il reato ove il fine, sia quello di sottrarsi agli obblighi del servizio. Pur tuttavia, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte è necessaria l’idoneità ingannatoria della condotta. In sintesi non è sufficiente la sola possibilità che l’amministrazione possa essere indotta in errore circa l’idoneità al servizio del militare ma è necessario che sia emesso un qualunque provvedimento o giudizio che certifichi tale stato.