Ancora un interessante aggiornamento sullo stato dell’arte in materia di scheda valutativa e giudizio di legittimità in sede di impugnazione della stessa. Il principio cardine, ribadito dalla giurisprudenza amministrativa è quello di un necessario “rapporto di armonia e di conseguenza tra il giudizio (analitico, complessivo e relativa qualifica finale) espresso dal compilatore e quello effettuato dal 1 ° e 2° revisore. In particolare pur potendo il revisore attribuire una qualifica differente rispetto a quella attribuita dal compilatore, trattandosi di giudizio di valore insindacabile, giammai il revisore può esprimersi diversamente su una delle voci specifiche, dissentendo dal compilatore, avendo l’obbligo in tale caso di compiuta motivazione. Un indizio dell’illegittimità dell’atto amministrativo, e quindi dell’eccesso di potere. può anche desumersi, dice il Consiglio di Stato, dal notevole lasso di tempo passato dalla cessazione dell’incarico (o del comando ) e la data della scheda valutativa, non potendo certamente l’ufficiale complilare tale scheda valutativa se non nei limiti di tempo sanciti dalla legge sul procedimento amministrativo.