scheda valutativa illegittima per eccesso di potere e diritto al risarcimento del danno

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 
Un militare si reca dall’avvocato militare dopo la notifica di una scheda valutativa peggiorativa della qualifica finale.
Nel caso di specie evidenzia come il suo superiore abbia manifestato comportamenti ostili, spregiativi tali da indurlo a denunciare i fatti all’A.G.
Non avendo l’Amministrazione, pur a conoscenza di tale situazione, fatto alcunchè per riparare alla situazione di grave conflitto creatasi, intende sapere se può avanzare richiesta di risarcimento del danno.
La questione è molto delicata, potendosi ipotizzare una responsabilità dell’Amministrazione per violazione degli obblighi inerenti il diritto alla salute del lavoratore: nel caso in questione infatti il militare aveva riportato un danno biologico certificato ( stress e ansia da depressione) unitamente ad un danno esistenziale ( tensione nei rapporti familiari).
Sulla scorta di giurisprudenza garantista di alcuni TAR si può affermare che esiste un dovere costituzionale di imparzialità dell’operato della P.a. , dovendo il valutatore avere una posizione di assoluta serenità nei confronti del valutato.
Si tenga anche conto che all’esito delle indagini il P.m. richiedeva l’esercizio dell’azione penale nei confronti del valutatore ( imputato) notiziandone la superiore gerarchia senza che questa si attivasse in alcun modo, nemmeno in autotela, per ritirare le note caratteristiche impugnate.
La dichiarazione di illegittimità dell’atto pertanto, in caso di prova del danno non patrimoniale sofferto, potrà  portare ad una declaratoria di risarcimento del danno.