sanzioni disciplinari per uso di sostanze stupefacenti : illegittimità se vi è sproporzione

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Un caso di particolare attualità riguardo un militare – in servizio effettivo – che risulta positivo all’esito del ” drug test”.
In sede di procedimento amministrativo dichiara di aver fatto uso – saltuariamente – della sostanza stupefacente.
All’esito del giudizio disciplinare il predetto militare viene destituito dall’impiego ravvisando l’Amministrazione una violazione dei doveri di fedeltà e lealtà alle Istituzioni e del prestato giuramento alla Repubblica.
Contro tale provvedimento il militare insorge rivolgendosi all’avvocato militare per ottenerne l’annullamento per illegittimità.
Il ricorso è certamente fondato: di recente infatti anche la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che vi debba essere una proporzione tra l’addebito ( il consumo saltuario o episodico di droghe) e la sanzione irrogata.
In particolare viola il principio di ragionevolezza e proporzione della sanzione l’automatica applicazione della destituzione dall’impiego.
In tali casi – il consumo episodico di droghe – trova giustificazione unicamente la sanzione della sospensione dall’impiego – dovendosi ritenere applicabile la più grave delle sanzioni solo in caso di reiterazione della condotta e comunque in assenza – provata – delle necessarie qualità morali per vestire la divisa.