sanzione disciplinare per infrazioni di minore gravità: la tutela del militare

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Il nuovo art. 1393 del T.U.O.M. prevede che l’azione disciplinare possa essere iniziata – e conclusa – prima che si concluda il giudizio penale o davanti alla Corte dei Conti.
In tali casi infatti ormai si applica per intero quanto previsto per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti pubblici senza stellette dall’art. 55 ter dlgs.165/2001.
Tuttavia il problema si pone con particolare riguardo ai fatti riguardanti le c.d. infrazioni di minore gravità : quali sono dunque quest’ultime?
La risposta a questa domanda è fondamentale posto che per tali infrazioni ( reati minori e illeciti amministrativi contabili) non è prevista la sospensione del procedimento disciplinare.
le risposte possono essere coerentemente due : a)  i reati per i quali è prevista comunque una pena  non superiore nel massimo ai sei mesi di reclusione militare ( che determina la decisione del Comandante di Corpo di trasmettere gli atti all’ A.G. militare ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p.)
b) oppure tutti i reati – anche procedibili di ufficio – con pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ( e quindi in astratto rientranti nella possibilità di una pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto  ex art. 131 bis c.p.)
Nel caso infatti il Comandante di Corpo intenda addivenire all’interpretazione meno ” garantista” per l’incolpato potrebbe ( ad esempio per il reato di violata consegna punito con la reclusione militare sino ad un anno) definire il procedimento disciplinare da subito senza attendere la pronuncia del giudice militare.
In questo caso se all’esito del giudizio penale – tuttavia – il militare dovesse essere assolto nel merito il Comandante sarebbe costretto per legge ad annullare il provvedimento disciplinare .
In questo caso quindi il militare che – nel frattempo magari abbia subito un abbassamento delle note caratteristiche –  potrebbe certamente richiedere il risarcimento del danno.
Si tratterebbe in questo caso del c.d. danno da perdita di chances inteso come danno alla progressione di carriera.
In assenza di precedenti bisogna solo attendere di capire come si orienteranno da subito i Comandanti di Corpo testando la propensione o meno ad un maggiore rischio ad una valutazione autonoma dei fatti prima del giudicato penale.