sanzione disciplinare ed obbligo di esperimento del ricorso gerarchico: ammissibilità ricorso T.A.R. anche in assenza

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 Un militare viene punito con la sanzione di Corpo del ” rimprovero”.
Recatosi dall’avvocato militare vuole comprendere se sussista, o meno, l’obbligo di promuovere ricorso gerarchico avverso detta sanzione prima di adire il T.A.R.
Sul punto soccorrono gli artt. 1363 co. 2 e 1352 co.1 dell’ordinamento militare secondo cui ” avverso le sanzioni disciplinari di Corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o non sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso ( gerarchico ).”
Ai sensi di detta normativa costituisce illecito disciplinare ” ogni violazione  dei doveri del servizio o della disciplina sanciti dal Codice,dal Regolamento o conseguenti dall’emanazione di un ordine”.
I giudici amministrativi dubitano ( a parte qualche sparuta pronuncia) che tra i doveri del militare vi sia anche quello di esperire previamente ricorso gerarchico in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare.
Si ritiene infatti che il ricorso gerarchico ” non sia condizione di procedibilità dell’azione o di ammissibilità della stessa, ma soltanto una prescrizione di comportamento”.
Sul punto anche la Corte Costituzionale ( ord. n. 322/20013) investita della questione di costituzionalità della norma sulla previa esperibilità del ricorso gerarchico, potendo ipotizzarsi una lesione del diritto di Difesa,  ha chiarito che la detta prescrizione riguarda esclusivamente l’ordinamento militare.
Anche il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito ( ord. 24 aprile 2012 n. 1514 Sez. IV^) che ” non vi sono elementi per poter affermare che il suo mancato rispetto ( l’obbligo di previo esperimento del ricorso gerarchico) possa costituire un illecito disciplinare sanzionabile e non vi è alcun fondamento normativo per configurare l’illiceità disciplinare dell’esperimento diretto dell’impugnativa giurisdizionale senza ricorso gerarchico”.