Un aspirante finanziere viene escluso dal concorso per un tatuaggio particolarmente sgradevole sul braccio.
Rivoltosi all’avvocato militare intende proporre visita di riesame previa rimozione dello stesso in via chirurgica .
Ai sensi della direttiva tecnica di cui al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 416631 del 15 dicembre 2003, le cicatrici escludono l’idoneità all’arruolamento quando compromettono la funzione fisiognomica.
Nel caso di specie le cicatrici – osserva l’avvocato militare – sono derivate dall’intervento di ablazione chirurgica dei tatuaggi e sono considerate “deturpanti”, proprio in quanto per la loro ampiezza e localizzazione sul copro (la parte anteriore dell’avambraccio), alterano in modo oggettivo la funzione fisiognomica, ossia la percezione dell’aspetto fisico della persona, sicché il giudizio espresso in sede di revisione non appare inficiato da alcun travisamento né caratterizzato da profili d’illogicità o irragionevolezza.
Né può annettersi alcun rilievo all’evenienza, pure invocata, che tali cicatrici, in un tempo successivo, peraltro indeterminato, possano sbiadire o stabilizzarsi, poiché deve aversi riguardo solo ed esclusivamente allo stato di fatto al momento della visita preliminare e della visita di revisione.
Attenzione quindi alla rimozione dei tatuaggi: è infatti legittimo un provvedimento di esclusione dal concorso sulla scorta di quel filone giurisprudenziale secondo cui la presenza di tatuaggi è motivo di non idoneità nei concorsi per l’arruolamento in corpi militari o di polizia, quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti, in quanto solo alterazioni fisiognomiche “rilevanti” possano costituire causa di esclusione .
Trattasi pertanto di questione – quella del significato ” deturpante” da risolversi caso per caso e, per la quale non è possibile in astratto esprimere giudizi assoluti.