rimozione dal grado: quando spetta comunque il diritto sulla pensione

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Il procedimento penale per peculato militare – che vedeva coinvolto un ufficiale – si concludeva con una sentenza di proscioglimento   per intervenuta prescrizione del reato.
All’esito il Ministero della  Difesa comunque provvedeva a contestare in sede disciplinare gli addebiti e – concluso il giudizio innanzi alla Commissione di disciplina – addiveniva alla rimozione dal grado per motivi disciplinari.
Prima della conclusione del giudizio l’Ufficiale peraltro veniva posto in congedo beneficiando della pensione ordinaria.
Intervenuta la pronuncia della Commissione disciplinare l’amministrazione provvedeva a richiedere retroattivamente i ratei di pensione percepiti sul presupposto che la cessazione dal servizio decorresse – con efficacia retroattiva – dalla data della sentenza.
Recatosi dall’avvocato militare l’ufficiale chiedeva – per il tramite di un ricorso alla Corte dei Conti – il riconoscimento comunque del diritto a pensione.
Nel caso di specie – infatti – compete al militare il diritto a pensione in quanto la contestazione degli addebiti ( e con essa l’apertura del procedimento disciplinare) è successiva alla conclusione del procedimento penale.
Si è dunque – per il ritardo dell’Amministrazione nell’apertura del procedimento disciplinare – creato un affidamento del lavoratore al trattamento pensionistico percepito successivamente al congedo.
Sul punto peraltro è intervenuta con recente sentenza la Corte dei Conti sez. II^ giurisdizionale centrale di Appello .