Rimozione dal grado per motivi disciplinari: art. 867 Ordinamento Militare e differenze con la sospensione facoltativa dall’impiego

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 
Un militare indagato per il reato di abuso di ufficio e di omissione di atti di ufficio viene giudicato ” a piede libero” ed all’esito del processo, in tutte le sue fasi, prosciolto per sentenza di intervenuta prescrizione del reato.
All’esito del processo penale gli viene notificato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 865 dell’  Ordinamento Militare, della rimozione per motivi disciplinari dal grado.
Recatosi dall’avvocato militare richiede ragguagli circa la sua posizione ed i rischi che corre.
Sul punto evidenzia, in particolare, che nel corso del procedimento non è mai stato sospeso facoltativamente dal servizio ai sensi dell’art. 916 dell’Ordinamento Militare.
La circostanza, osserva l’avvocato, non è invero decisiva.
Infatti la rimozione dal grado per motivi disciplinari ( chè è sanzione di stato e non provvedimento cautelare) si basa sui fatti accertati dalla P.a. che originano eventualmente dalla vicenda penale, permanendo la piena discrezionalità della P.a. di valutarne la gravità e la sanzione adeguata.
La sanzione della destituzione dall’impiego ( la più grave) può dunque essere applicata anche nel caso in astratto il reato non comporti la pena accessoria della rimozione dal grado ( come invece prescritto dall’art. 916 dell’Ordinamento Militare per la sospensione cautelare dal servizio).
Certo la posizione del militare non rimane del tutto esposto all’arbitrio della P.a. che rimane vincolata al principio di gradualità della sanzione disciplinare.
In pratica trattandosi di reato per cui non è prevista la rimozione dal grado l’obbligo di motivazione ( per la destituzione dall’impiego) diventerà particolarmente stringente per la P.a. ( come anche nel caso di condanna con beneficio della sopensione condizionale della pena) essendo soggetto ad un sindacato di legittimità particolarmente intenso da parte del giudice amministrativo: non sono infatti pochi i casi in cui i TT.AA.RR. hanno annullato per eccesso di sproporzione provvedimenti di destituzione dall’impiego, per ragioni disciplinari, per difetto -insufficienza di motivazione ed irragionevolezza del provvedimento per manifesta sproporzione.