rimozione dal grado in sede disciplinare per condanna per reato di millantato credito del finanziere

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Il presupposto di legge per la sospensione facoltativa di militari appartenenti alla categoria “Appuntati e Finanzieri” sarebbe rappresentato dalla sottoposizione a procedimento penale per un’imputazione da cui possa derivare la perdita del grado ai sensi dell’articolo 14, comma uno della L. n. 833 del 1961. Sotto tale profilo il Ministero sottolinea inoltre che, da un lato, il millantato credito sarebbe una fattispecie criminosa grave, in quanto suscettibile in astratto di comportare la perdita del grado; e dall’altro che il sopravvenire della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non avrebbe avuto alcun rilievo in quanto l’appellato era già stato comminata, in esito di altre vicende giudiziarie, la sanzione espulsiva.
 
L’amministrazione, a seguito della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di ….., avrebbe legittimamente avviato un procedimento disciplinare al fine di valutare i presupposti di fatto e di diritto, la gravità della condotta e la consistenza degli elementi a suo carico, risultanti dalla sentenza di condanna (ex plurimis: Consiglio di Stato, sezione IV 18 marzo 2009 n. 1602). Una riammissione in servizio sarebbe dunque stata palesemente illogica in quanto contrastante con le peculiari ed insidiose modalità di commissione del reato che ne tracciavano un profilo di sostan-ziale inaffidabilità..
Ai sensi dell’art 14 della L. 3 agosto 1961, n. 833 relativo allo “Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza”(restato in vigore ai sensi del comma 1 dell’art. 1,del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179) “Il militare di truppa in servizio continuativo che sia sottoposto a procedimento penale per imputazioni da cui può derivare la perdita del grado, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio”.
Al riguardo esattamente il provvedimento ha ritenuto che, in pendenza dell’appello della sentenza di condanna per il solo reato di cui all’art. 346 del c.p.p. , l’interessato avesse la qualità di “imputato”di cui al cit. art. 14 all’appellato.
Sotto il profilo sostanziale — tenendo conto che l’appellato aveva indotto un imprenditore, soggetto ad accertamenti fiscali presso la sua cava, a versargli del danaro con la promessa di notizie e di intervento presso i superiori — deve concludersi che legittimamente il suo comportamento è stato giudicato in contrasto con i doveri di chi indossa una divisa.
Il “millantato credito” di un militare della Guardia di Finanza è una fattispecie connotata da una peculiare gravità sia per la indiretta coartazione psicologica che induce nella libera determinazione della persona offesa ;che altera il corretto rapporto tra organi pubblici ed il cittadino; ed infine arreca un manifesto “vulnus” al decoro ed al prestigio del Corpo.
In definitiva non vi sono dubbi che, in linea generale, l’imputazione o una condanna non definitiva per il reato di millantato credito da parte di un finanziere, possano essere presi a presupposto per la perdita del grado.
L’annullamento della seconda sospensione cautelare da parte del TAR è errata in quanto la derubricazione del reato da parte del Tribunale di …… non aveva assolutamente mutato la sostanza di un comportamento odioso in sé, che costituiva una manifesta violazione dei doveri connessi con una delle fondamentali attività d’istituto (quale la repressione dell’evasione), per cui il ricorrente aveva prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica ed al Corpo.
Inoltre — argomentando ex art. 97 t.u. n. 3 del 1957 ed ex art. 7 D.Lgs. n. 449 del 1992 — l’illiceità penale e quella disciplinare orbitano su piani assolutamente differenti, per cui l’Amministrazione conserva sempre il suo potere di autonoma valutazione dell’illecito nell’ambito del procedimento disciplinare anche in presenza di una sentenza di assoluzione dalla quale discende che il fatto non costituisce reato .