rimborso spese legali del militare assolto ( o vittorioso) solo se la condotta legata al servizio è doverosa

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  Interessante recente pronuncia del Tar di Firenze in materia di rimborso delle spese legali dovute al militare assolto da procedimento penale. Ai sensi dell’art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, se il diritto al rimborso al pubblico dipendente delle spese legali sostenute in processi civili, amministrativi e penali trova svolgimento esclusivamente nell’ambito del rapporto di servizio correttamente e legittimamente espletato e nella conseguente esigenza di evitare che facciano carico al dipendente pubblico le spese da questi affrontate per la propria difesa in giudizio in procedimenti cui è stato sottoposto a causa di atti, fatti od omissioni posti in essere nell’adempimento del servizio medesimo, ove il dipendente risulti esente da responsabilità, e dunque non abbia fatto altro che adempiere correttamente ai propri doveri d’ufficio nel perseguimento dei fini dell’Amministrazione, allora, e solo allora, sorge il diritto alla refusione delle spese legali sostenute .   . Quel diritto, dunque, deve ritenersi sussistente solo ove il procedimento cui è stato sottoposto il dipendente che richiede il rimborso origini da un atto o una omissione allo stesso riconducibile e posta in essere quale momento necessario dello svolgimento del servizio correttamente adempiuto, in assenza di profili che potrebbero rilevare sul piano disciplinare o amministrativa e in assenza dell’interesse contrario dell’Amministrazione a vedere sanzionate le attività abusive compiute in violazione dei doveri d’ufficio ed al fine di perseguire utili privati. Non può pertanto ritenersi che il proscioglimento da un reato proprio integri di per sé il presupposto della connessione necessaria e diretta con lo svolgimento del servizio di cui all’art. 18, d.l. n. 67 del 1997, dovendosi, al contrario, esaminare le concrete circostanze e la concreta condotta tenuta dal richiedente il rimborso, dalle quali è scaturito il procedimento penale e valutare se le stesse siano funzionali al corretto ed efficace assolvimento del dovere d’ufficio.