Ricorso alla CMO di II^ istanza anche oltre i dieci giorni

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Molti militari mi chiedono se – ottenuto il giudizio di inidoneità dalla CMO di 1^ istanza – sia possibile proporre reclamo oltre i dieci giorni indicati nel provvedimento dell’amministrazione.

E’ il caso di sgomberare il campo da ogni dubbio. Il potere dell’A.D. di riesaminare l’idoneità al servizio militare o meno è immanente e coessenziale alle potestà di Forza Armata.

Il termine di dieci giorni pertanto è da ritenersi di natura non perentoria potendo il militare aver bisogno di un ragionevole tempo – ad esempio – per procurarsi ulteriore documentazione medico – sanitaria.

La prassi che pertanto pure si riscontra di rigettare domande di riesame in Commissione di 2^ istanza per tardività per superamento dei termini di legge  appare illegittima ed arbitraria.

In alcuni casi è anche capitato di leggere – in motivazione- che la domanda di riesame era rigettata per intervenuta perenzione: niente di più giuridicamente infondato essendo la perenzione strettamente collegata alla sola materia disciplinare.

Peraltro la tassatività del termine di dieci giorni per presentare istanza di riesame in seconda istanza non è prevista nè dall’art. 194 del d.lvo 66/2010 ( T.U.O.M.) nè dall’art. 19 del d.p.r. 461/2001 in materia di procedure di accertamento medico legali militari.

In questi casi la mancata valutazione ( pure richiesta oltre i dieci giorni dal primo giudizio della CMO) integra un’ipotesi di omessa valutazione sull’ istanza del lavoratore suscettibile di essere impugnata innanzi al Tar per una nuova valutazione del giudizio di idoneità/inidoneità.