ricongiungimento familiare, diniego ed istanza di accesso agli atti: legittimità della richiesta

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 Un graduato dell’Arma presentava istanza di trasferimento sia ai sensi dell’art. 398 del R.G.A. che ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001.
Tale istanza veniva respinta dall’Amministrazione , previa comunicazione di rigetto, sull’assunto delle esigenze di servizio e dell’indisponibilità delle relative posizioni organiche.
Rivoltosi all’avvocato militare il graduato chiede quale documentazione potesse chiedere in sede di istanza di accesso agli atti.
Sulla scorta della più recente giurisprudenza amministrativa lo stesso potrà richiedere, al fine di verificare la motivazione dell’amministrazione, la consultazione e la copia dei seguenti documenti: a) ai trasferimenti per ricongiungimento familiare, disposti ai sensi dell’articolo 398 R.G.A., degli appartenenti alla Legione (…..), nel periodo che va dal ( )al ( ), compreso quelli in favore della caserma di (  ), nonché i relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto; b) all’atto di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale militare complessivo del ( ); c) ai piani occupazionali relativi agli anni (  ); d) alle piante organiche della Legione Carabinieri e della Legione Carabinieri , con indicazione delle carenze di personale.
Infatti dopo un primo atteggiamento di maggior rigore l’orientamento più recente consente di compulsare i relativi atti proprio al fine – dice il Consiglio di Stato – di disincentivare la presentazione di ricorsi in materia di ricongiungimento familiare.