Richiesta di procedimento: è atto immotivato

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

E’ fatto risaputo per i militari in servizio che per i reati militari meno gravi, ovvero puniti con la pena sino a tre mesi di reclusione militare (art. 260 c.p.m.p.) sia necessaria, i fini dell’instaurazione del procedimento penale militare, la richiesta del Comandante di Corpo. Il legislatore del ’40 infatti, ha ritenuto che per i reati meno gravi si dovesse privilegiare anche la tutela di altri interessi quali ad esempio la coesione del reparto il c.d. “spirito di corpo” rispetto al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. In sostanza è rimesso al Comandante di Corpo la valutazione in ordine alla trasmissione degli atti alla Procura militare per fatti che altrimenti, potrebbero esaurirsi con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo o di stato. La Suprema Corte, ha da sempre ritenuto che la richiesta di natura amministrativa, caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica dell’organo di comando, fosse da ricondursi nell’ambito della categoria amministrativa delle “richieste” e come tali esenti da ogni apparato motivazionale come invece richiesto dalla legge 241/90 s.m. sull’atto amministrativo. Una recente pronuncia di merito della giustizia militare (peraltro successivamente cassata…..) aveva invece e, con ragione, evidenziato come la richiesta di procedimento quale atto eminentemente discrezionale, postuli una necessaria comparazione di interessi, rimessa al Comandante d Corpo, e quindi  necessiti come tale di idonea motivazione. Ritengo pertanto, seppure con una certa prudenza, che tale orientamento oggettivamente rispondente ai canoni di trasparenza e legalità dell’azione aministrativa, non possa che trovare un adeguato sviluppo (per quanto ad oggi osteggiato) nella migliore giurisprudenza militare. Desta infatti francamente sconcerto la possibilità di rimettere al Comandante di Corpo, in assenza di qualsivoglia motivazione, la scelta sulla perseguibilità penale della condotta del militare in servizio, che altrimenti potrebbe essere sanzionata unicamente in via disciplinare : la questione di legittimità costituzionale, in assenza di un mutato orientamento, sembra doverosa.