Un militare viene rinviato a giudizio per diffamazione aggravata ( 227 c.p.m.) sul presupposto di aver diffamato i suoi superiori, mediante comunicazione scritta inviata a vari Enti di FF.AA.
Nel caso di specie la richiesta di procedibilità ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p. è 1) sottoscritta dal Comandante Interinale 2) perviene alla Procura Militare oltre un mese dalla conoscenza della notizia di reato e spedizione della stessa.
Recatosi dall’avvocato militare il sottoufficiale intende capire se l’azione penale sia o meno procedibile.
Quanto alla tempestività della richiesta di procedimento l’art. 260 c.p.m.p. la norma prescrive che ” la richiesta non può più essere proposta decorso un mese dal giorno, in cui l’autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce reato”.
La mancanza dunque di aggravanti ad effetto speciale ( tali non sono nè l’attribuzione del fatto determinato nè l’essere rivestito di un grado) rende non procedibile l’azione penale per difetto di tempestività della predetta richiesta, non essendo ravvisabile fattispecie penale procedibile di ufficio.
Quanto alla sottoscrizione della predetta richiesta da parte del C.te interinale la stessa rende illegittimo l’intero procedimento.
La normativa infatti prescrive che la richiesta è atto proprio e tipico del solo Comandante di Corpo.
Come osservato da più di un commentatore il Comandante interinale non è tale per attribuzione degli organi apicali della FF.AA. di appartenenza ma solo, per il grado ed, a parità dello stesso, per la sola anzianità di servizio.
E’ figura quindi idonea ad adottare solamente atti di ” ordinaria amministrazione” e, non certamente atti di governo e gestione del personale ( redazioni documenti caratteristici, sanzioni di corpo ecc.ecc.).
Anche sotto tale profilo l’azione penale, dunque, non sarà procedibile per incompetenza funzionale dell’autorità emanante la predetta richiesta.