Il Ministero della difesa comunicava ad un volontario in ferma prefissata, vincitore di concorso, la sua esclusione dalla ferma per accertamento dell’assenza dei requisiti previsti per l’incorporazione.
In particolare il ragazzo risultava aver presentato la domanda quando, alla data di scadenza della presentazione della domanda, era imputato ( rinviato a giudizio ) innanzi al Tribunale penale per reato ordinario.
Recatosi dall’avvocato militare intendeva ottenere rassicurazioni sulla sua posizione posto che, dopo la la sua incorporazione e, l’inizio effettivo del servizio, era intervenuta sentenza di assoluzione.
La circostanza della sentenza assolutoria, pur conosciuta dall’ Amministrazione, era stata da quest’ultima ritenuta irrilevante posto che la sentenza di assoluzione era intervenuta dopo l’effettiva incorporazione.
Orbene l’esclusione dalla ferma, in caso di successiva sentenza di assoluzione , è illegittima .
Sul punto, anche di recente i giudici del Tar Lazio hanno affermato che la ” sentenza di assoluzione, ha finito per privare di ogni rilevanza il procedimento penale pendente, ovvero la causa originariamente escludente ormai divenuta non più idonea, giacchè travolta definitivamente dalla sentenza”.
Infatti i principi che regolano i concorsi ( imparzialità, buon andamento p.a., par condicio concorrenti ecc. ecc. ) devono essere bilanciati con i principi, di pari se non superiore valore costituzionale ( non colpevolezza, eguaglianza sostanziale, ragionevolezza) tenendo conto che i presupposti di fatto e di diritto che inverano il potere amministrativo devono sussistere al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo.