reintegro in servizio di militare espulso ( e richiamo) : presupposti e limiti

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Oggi fornisco alcuni elementi di chiarimento su un istituto poco conosciuto eppure – in alcuni casi – oggetto di espressa richiesta da parte di alcuni ( ex) militari incorsi nei rigori della legge: si tratta del richiamo in servizio del militare rimosso dal grado in via disciplinare.

Gli articoli di riferimento sono l’art. 868 del C.o.m.  ( DLGS 66/2010) e l’art. 986 dello stesso C.o.m.

Presupposto dunque è la domanda di ” reintegra nel grado” che a sua volta presuppone ( ove necessario) l’intervenuta riabilitazione del Tribunale, l’ottima condotta morale e/civile nei cinque anni successivi all’espulsione e la valutazione discrezionale da parte dell’A.D. circa la meritevolezza della concessione del grado che, dunque, non è mai automatica.

Ciò detto, per non ingenerare confusione, l’avvenuta reintegra nel grado ( con decreto Ministeriale previo parere favorevole della Corte Militare di Appello) non comporta mai la riammissione in servizio ma la reiscrizione del militare nei ruoli del congedo.

Dunque la domanda di reintegrazione nel grado può essere proposta solo ove il militare aspiri ad essere richiamato in servizio quale militare in congedo ai sensi e per gli effetti dell’art. 986 del C.o.m.

In quest’ultimo caso, però, come prescritto oltre al Decreto del Ministero della Difesa sarà necessario ( per il trattamento retributivo) anche l’adesione del MEF ( Ministero Economia e Finanze): dunque un percorso tortuoso, tutt’altro che facile, che necessita di assistenza legale per la complessità degli adempimenti.