Recupero premio di congedamento: illegittimità oltre i cinque anni

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Un militare in congedo ( Ufficiale in ferma prefissata) si vede notificare dall’Amministrazione un procedimento di recupero del premio di congedamento corrisposto all’atto del proscioglimento dalla ferma.
Il recupero avviene ai sensi della l. 574/80 art. 38 e ss.mm. ( vedi l.215/01) sul presupposto della mancata rafferma dello stesso militare all’esito del primo periodo di ferma.
Nel caso di specie il militare aveva fatto domanda di rafferma ma gli era stata negata.
Recatosi dall’avvocato militare vuole sapere se la somma erogata dall’Amministrazione all’atto del congedo debba essere restituita in presenza dell’atto di diffida notificatogli.
In questo caso sarà decisivo valutare il decorso del tempo dal momento in cui la predetta indennità fu accordata al militare: infatti – come da ultimo anche sottolineato dalla giurisprudenza di merito – il decorso di un periodo superiore a cinque anni dal momento dell’accredito sino alla data della notifica dell’atto di recupero da parte della p.a. è idoneo a determinare la prescrizione del diritto .
Dunque la P.a. che abbia agito in recupero decorsi i cinque anni pone in essere un atto illegittimo annullabile dal giudice amministrativo.