reclutamento G.d.F. : non può essere escluso il candidato che fortuitamente si sia accompagnato ( da minore) a consumatori di droga

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Significativa pronuncia dei giudici amministrativi del Consiglio di Stato in materia di reclutamento di allievi agenti della Guardia di Finanza e requisiti generali di moralità ai fini dell’incorporazione ex D.Lgs. 199/1995 che recita ” sono causa di esclusione dall’arruolamento……l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope…anche se saltuari, occasionali o risalenti”.

Il caso in sintesi: un ragazzo ( del tutto inconsapevole) viene controllato da personale operante di polizia insieme ad altri minori in possesso di marjuana.

All’esito del controllo viene redatto verbale ex art. 75 d.p.r. 309/90 con l’ ammonimento a non fare più uso di droghe.

Il ragazzo non impugna il relativo provvedimento del Prefetto.

Divenuto maggiorenne presenta domanda di partecipazione al concorso come allievo della GdF e viene escluso a mente dell’art. 6 del d.lgs. 199/1995 per uso di sostanze stupefacenti non potendo fornire garanzie circa la moralità della condotta; l’amministrazione non tiene in nessun conto tra l’altro l’eccellente servizio svolto in altra forza armata ritenendo decisiva, peraltro, la mancata impugnazione dell’ammonimento prefettizio.

Il Consiglio di Stato nell’accogliere il ricorso ( confermando la sentenza di primo grado) ritiene che l’Amministrazione si sia basata su una prova ” congetturale” non avendo fornito nessun elemento ulteriore rispetto all’attività di sequestro della droga e all’ammonimento prefettizio; al riguardo anzi afferma che ” il mancato esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può ex se risolversi in un elemento da cui desumere accettazione di una eventuale attribuzione di colpevolezza”.

Il mancato rigoroso accertamento circa la prova della detenzione ( ad uso personale) della droga dunque costituisce vizio di illegittimità dell’atto di esclusione dal concorso.

L’amministrazione reiterava all’esito del giudizio di primo grado – nelle more del giudizio di appello – il provvedimento di esclusione sulla base dello stesso impianto motivazionale ed il Tar di prime cure ( competente per materia) in sede di ottemperanza correttamente qualificava il comportamento della Gdf in violazione/ elusione del giudicato non avendo l’Amministrazione fornito nuovi elementi sopravvenuti rispetto a quelli posti a fondamento della prima decisione di merito.

Deve pertanto ritenersi che il mancato accertamento della detenzione personale, unitamente alla giovanissima età del minore all’epoca dei fatti ed all’eccellente rendimento in servizio dimostrato pur in altra forza armata siano elementi idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di moralità per tutti quei giovani che ( inconsapevolmente ed ingenuamente) possano aver in passato posto in essere condotte astrattamente idoneee a precludere l’ingresso nelle forze dell’ordine e/o di polizia.

Un orientamento che deve pertanto essere accolto con un plauso per la sua impronta ” garantista” attenta peraltro – come impone anche la Costituzione – allo sviluppo della personalità del minorenne quale individuo in formazione.

p.s. sono davvero onorato di aver combattuto per una ” giusta causa” regalando giustizia ad un ragazzo particolarmente meritevole ( a ed a tutta la sua famiglia….)