reato militare di disobbedienza e ” diniego di autorizzazione”

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Un militare viene rinviato a giudizio per il reato di disobbedienza militare ex art. 173 c.p.m.p. perchè – non autorizzato – circolava fuori dal servizio in caserma in abiti civili svolgendo attività sportiva.
Chiamato a difendersi riferiva al Comandante di essersi limitato ad allenarsi facendo del semplice ” jogging”.
A contestazione il Comandante rappresentava una nota di servizio diramata a tutti i militari in cui veniva fatto divieto di accedere alla caserma se fuori dal servizio ( anche in tenuta sportiva ) nei giorni feriali autorizzando unicamente tale condotta nei giorni festivi.
Rivoltosi all’avvocato il militare intende capire se la condotta da lui tenuta possa integrare il reato di disobbedienza militare.
Alla luce di un rigoroso orientamento della giurisprudenza militare è lecito affermare che la mancata autorizzazione  ( o espresso diniego ) a tenere una certa condotta ” equivale” al divieto di comportamento specifico.
si possono quindi verificare due ipotesi:

non costituisce reato di disobbedienza – semmai solo illecito disciplinare – la violazione di una regola che vieta di tenere una certa condotta se non previa autorizzazione ( come nel caso di specie);
costituisce viceversa reato di disobbedienza la violazione dell’esplicito diniego, individualizzato, che sia rappresentato per il tramite di un ordine del superiore;